- la e-mail è un dato personale, per archiviare e-mail di terzi ed utilizzarle per l'invio di comunicazioni commerciali è necessario ricevere l'autorizzazione del titolare di tale dato personale al quale andrà, inoltre, data l'informativa di cui all'art.13 Dlgs 196/2003.
- Le e-mail “pubblicate” su Internet, sui siti di imprese o sugli albi professionali non sono per tale ragione “pubbliche” e non possono essere usate liberamente perché non possono essere considerate pubblicate in pubblici registri. Vige, inoltre, il principio che i dati personali siano utilizzati in conformità alle finalità per cui vengono forniti, se quindi un professionista pubblica sull'albo professionale di appartenenza la propria e-mail la finalità è che questa sia usata da clienti o potenziali clienti, oppure dallo stesso ordine professionale per comunicazioni di servizio non da terzi per l'invio di materiale pubblicitario.
- Le e-mail possono essere utilizzate per l'invio di comunicazioni commerciali quando tra le parti sussiste già un rapporto commerciale. Nella comunicazione commerciale inviata via e-mail dovrà, comunque, essere sempre indicato come opporsi all'invio di altre e-mail a contenuto pubblicitario.
- Qualora si acquistino indirizzi di posta elettronica da soggetti terzi al fine di utilizzarli per l'invio di comunicazioni commerciali bisogna accertarsi che tali soggetti abbiano preventivamente richiesto ai titolari di tali indirizzi l'autorizzazione a cederli a terzi.
Lo SPAM è illecito in quanto viola l'art. 130 del Codice Privacy (Dlgs 196/2003) il quale dispone che
“le comunicazioni elettroniche effettuate mediante poste elettronica a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sono consentite solo con il consenso dell'interessato”.
Per “Pubblicità” deve intendersi “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o servizi” (definizione data dall'art.2 Dlgs 74/1992).
Il contratto di fornitura del servizio Edit
Area vieta espressamente l'uso del servizio in violazione di legge pena la sospensione del servizio senza avere diritto ad alcun rimborso.